Descrizione
Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad Arpav, e ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:
- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione
(Circolare n. 353596 del 21/8/2017) - riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione
(Circolare n. 127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", quindi il legale rappresentante della ditta che effettua lo scavo; solo nel caso di completo riutilizzo in sito sono accettabili dichiarazioni sottoscritte anche dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
- Il produttore delle terre per l'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo deve seguire le istruzioni operative definite da Arpav.
- La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
- Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
- Il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 (scarica il Documento di trasporto).
Per quanto riguarda il completo riutilizzo in sito, quest'ultimo non è normato dal DPR 120/2017 ma dall'art. 185 del D.Lgs.152/2006, di conseguenza si continua ad utilizzare il modello (autocertificazione) già in vigore in Veneto, sempre utilizzando l'applicativo web dedicato; l'autocertificazione in questo caso va inviata solo al comune del sito di scavo. Il tecnico incaricato dovrà auto-certificare al comune di Marcon "l’esclusione dal campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445".
Per ulteriori chiarimenti sulla gestione delle terre e rocce da scavo e l'applicazione del DPR 120/2017 si può far riferimento alle “Linee guida (LG) sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
L'applicativo web
Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l'applicativo web dedicato di ARPAV. Le dichiarazioni dovranno essere inviate a:
- Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione:
Le dichiarazioni devono essere inviati all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza (cioè in cui ricadono i siti di scavo e di riutilizzo). I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato. - Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione:
Il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all’indirizzo PEC del comune protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it .
Pertanto, il procedimento relativo alle terre e rocce da scavo e l’attività di controllo sono di competenza di Arpav. Tuttavia, per quanto riguarda il comune di Marcon, sono comunque previsti i seguenti adempimenti:
- presentazione da parte del proponente o del produttore (o del soggetto che detiene la disponibilità del materiale di scavo) del “modello 1”, allegato alla circolare regionale protocollo n. 397711 del 23/09/2013, da presentare prima dell’inizio dei lavori di scavo e per comunicare eventuali modifiche;
- presentazione da parte del produttore del “modello 2”,allegato alla circolare regionale del 23/09/2013, da presentare ad utilizzo avvenuto.
All’infuori delle procedure di cui sopra, il materiale escavato non potrà essere considerato come sottoprodotto, (e quindi riutilizzato), ai sensi dell’art. 184-bis del t.u. ambiente, bensì dovrà essere assoggettato alla normativa sulla gestione dei rifiuti.