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Novità 2022 - Dichiarazione imposta di soggiorno

NOVITA’ 2022 in merito alla presentazione della dichiarazione imposta di soggiorno
 
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con Legge 77/2020 ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, all'art. 180 modifica la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più identificati come “Agenti contabili”, bensì riconosciuti come “Responsabili di imposta” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
Questa trasformazione dell'inquadramento giuridico della figura del gestore comporta la presentazione di una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Con Decreto MEF del 29/04/2022  sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni.
Il Decreto-legge 21 giungo, n. 73 c.d. “Decreto Semplificazioni 2022”, invece, ha differito il termine di presentazione della dichiarazione per gli anni di imposta 2021 e 2022.
 
CHI È TENUTO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE?
L’adempimento è a cura di tutte le strutture ricettive che hanno riscosso l’imposta di soggiorno.
La dichiarazione deve essere presentata da:
  1. il soggetto gestore della struttura ricettiva
  2. l’eventuale dichiarante diverso dal soggetto gestore della struttura ricettiva (ad es. il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede, …)
  3. l’eventuale intermediario (individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)
  4. (per le c.d. locazioni brevi) il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo
  5. (per le c.d. locazioni brevi) il soggetto che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi
Si ricorda che per “locazioni brevi” si intendono le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’esercizio di attività di impresa (DL 50/2017, art. 4 comma 1).
 
QUAL È LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE?
Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. 23/2011, art. 4 comma 1-ter, la dichiarazione “deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo […] e che la dichiarazione, relativa all’anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno di imposta 2021”.
Con il Decreto-legge 21 giugno, n. 73 c.d. “Decreto Semplificazioni 2022”, il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.
 
QUALE MODULISTICA UTILIZZARE?
Il Decreto MEF del 29/04/2022 sopra citato approva il modello di dichiarazione e le relative istruzioni.
Per maggiore comodità riportiamo di seguito il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, unitamente alle specifiche tecniche aggiornate alla versione n. 3 del 13/06/2022:  
COME TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE?
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante il Sistema Telematico dell’Agenzia delle Entrate, accedendo all’area riservata mediante le credenziali Fisconline/Entratel, nel rispetto delle specifiche tecniche per la trasmissione approvate dal MEF (vedi precedente paragrafo).
Dal giorno 07/06/2022 è attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la trasmissione del modello dichiarativo attraverso due possibilità:
  1. Trasmissione mediante ENTRATEL, sistema in uso solamente ai soggetti abilitati (principalmente commercialisti, CAF e intermediari fiscali), che richiede il download del software presente nel desktop telematico dell’Agenzia. Si tratta di un modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico;
  2. Accesso all’area riservata dell’Agenzia mediante il proprio SPID dove è stata aggiunta la possibilità di compilare la dichiarazione in piena autonomia, struttura per struttura. (“Scheda servizi” – “Dichiarazioni” – “Dichiarazione Imposta di soggiorno”)
 
E’ ANCORA NECESSARIO IL MOD. 21?
Con il D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, il Legislatore ha integrato la normativa dell’Imposta di Soggiorno, qualificando i gestori delle strutture ricettive come Responsabili dell’imposta.
Non è più dovuta pertanto la presentazione del Mod. 21 entro il 30 gennaio.
 
ATTENZIONE!
Si ricorda che il fatto di non essere più qualificati come agenti contabili comporta che i gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso di inadempienze.
Il fatto però di essere qualificati come Responsabili di imposta determina che:
  • la omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto;
  • all'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato;
è venuta meno la possibilità di segnalare a questo Ente che vi sono dei soggetti che si rifiutano di versare l'imposta, in quanto la responsabilità del riversamento è comunque a carico del gestore.
 
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