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Emergenza Coronavirus. Tutti gli aggiornamenti

 

EMERGENZA CORONAVIRUS. LE MISURE IN VIGORE 


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.




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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1^ aprile 2020 sono state prorogate al 13 aprile tutte le misure di contenimento del contagio stabilite con precedenti atti.
Vengono inoltre sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, a far data dal 4 e sino al 13 aprile.
Rinnovata sino al 13 aprile anche l’Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto, con l’aggiunta di ulteriori restrizioni.
La nuova Ordinanza regionale prevede infatti:
  • il divieto dei mercati alimentari al chiuso o all’aperto;
  • chiusi anche i vivai, che potranno però effettuare consegne a domicilio;
  • obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento atto a evitare gli assembramenti;
  • il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari.
Inoltre con Ordinanza sindacale n.12 del 6 aprile 2020, è stata disposta la sospensione del mercato settimanale e la chiusura al pubblico dei cimiteri.

In sintesi:
 
SPOSTAMENTI PERSONE FISICHE
E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, sia con mezzi di trasporto pubblico che provati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze:
  • lavorative;
  • di assoluta urgenza;
  • per motivi di salute.
Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti.

Con nota del 27 marzo 2020, la Regione del Veneto ha comunicato che sono autorizzati gli spostamenti di persone con gravi disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche con necessità di supporto.
Si tratta di problematiche che rientrano tra le motivazioni di salute che autorizzano lo spostamento dalla residenza, qualora il medico specialista dell’Azienda ULSS del servizio di riferimento (Neuropsichiatria, Disabilità, o altro), su richiesta della famiglia o del tutore, abbia certificato come “situazione di necessità”, da un punto di vista terapeutico-riabilitativo, l’uscita della persona dalla propria abitazione, avendo valutato che, senza la stessa, potrebbe verificarsi un peggioramento delle condizioni generali di salute.
Lo ha chiarito la Regione del Veneto con una nota nella quale si precisa che, pur mantenendo prioritario l’interesse del contenimento dell’epidemia COVID 19 per tutta la popolazione regionale, le persone con gravi disabilità intellettive, autismo o problematiche psichiatriche con necessità di supporto possono uscire dalla propria abitazione con l’assistenza necessaria di un accompagnatore, limitando l’uscita allo stretto necessario e adottando tutte le misure di prevenzione raccomandante dalla normativa: distanza interpersonale, uso di mascherine.
L’accompagnatore avrà cura di portare con sé apposita autocertificazione, corredata dal certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni di salute.
Al fine di agevolare la famiglia o il tutore, l’Azienda ULSS provvede a consegnare il certificato secondo modalità concordate con la famiglia o il tutore e volte a evitare agli stessi di doversi spostare sul territorio per ricevere il certificato.

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al DPCM.
Le attività produttive che sarebbero sospese in quanto non comprese nell’allegato 1 al DPCM possono proseguire con l’attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
In tale comunicazione al Prefetto devono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento atto a evitare gli assembramenti.

Il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all’interno di esercizi di vendita di generi alimentari.


MERCATO SETTIMANALE
Il mercato settimanale è sospeso.

VIVAI
Chiusi anche i vivai, che potranno però effettuare consegne a domicilio.

FARMACI – TECNOLOGIA SANITARIA E DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici.
 
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.
 
ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO
Sono consentitele attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incendi.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
In ogni caso non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art.1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, ovvero:
  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili;
  • assumano protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
 
ATTIVITA’ DI RILEVANZA STRATEGICA
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art.87 del decreto legge 17 marzo2020, n.18, noto come “Decreto cura Italia”, che prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, di conseguenza, deve essere limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
 
 
LE IMPRESE LE CUI ATTIVITA’ NON SONO SOSPESE
Rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, che si pubblica in allegato.
 
LE IMPRESE LE CUI ATTIVITA’ SONO SOSPESE
Completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
 
RESTA CONSENTITA OGNI ATTIVITA’ NECESSARIA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Scarica il modello di autodichiarazione per la prosecuzione dell'attività.


Resta in vigore anche l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto Zaia, che detta disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.

PARCHI E GIARDINI
Vietato l'accesso a parchi e giardini. Leggi l’ordinanza.
 
CIMITERI
I cimiteri comunali sono chiusi al pubblico (ordinanza sindacale n.12 del 6 aprile 2020). Leggi l'ordinanza.
 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

 
Con Ordinanza di Protezione civile del 29 marzo sono state stabilite misure urgenti di “solidarietà alimentare” a sostegno delle persone che si trovano in maggior difficoltà a causa delle restrizioni imposte per il contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus.
Per saperne di più clicca qui.

EMERGENZA CORONAVIRUS, LE MISURE DEL DECRETO CURA ITALIA

Pubblicata il 18/03/2020
 
Si allega il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con le misure connesse all'emergenza coronavirus.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, noto come decreto “Cura Italia”, interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e alcune misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi relativi sia al versamento di tributi, contributi che ad altri adempimenti fiscali; interviene inoltre con incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
 
COME ACCEDERE AI BONUS E AGLI AIUTI PER FAMIGLIE E LAVORATORI
 
CONGEDO PARENTALE E VOUCHER BABY SITTER
Per le famiglie con figli vengono previste due misure:
  1. il congedo parentale: vale per 15 giorni al mese per famiglia: i 15 giorni possono essere sfruttati, alternativamente, dal padre o dalla madre. Vale per chi ha figli con età non superiore ai 12 anni e si riceve un’indennità che corrisponde al 50% della retribuzione. Il congedo deve essere chiesto al datore di lavoro che non può rifiutare.
  2. il voucher baby sitter: 600 euro al mese, che diventano mille per gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. Per ricevere il bonus si deve presentare domanda all’Inps, registrandosi sul sito dell’istituto di previdenza o utilizzando lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale che ciascuno può richiedere).

 SOSPENSIONE DEI MUTUI E DEI VERSAMENTI FISCALI
Per chi paga un mutuo o un prestito bancario c’è la possibilità di sospendere i versamenti fino al 30 settembre, attraverso l’adesione al Fondo mutui prima casa.
Per accedere bisogna presentare la domanda alla banca o all’intermediario finanziario che ha erogato il credito, procedure che si possono svolgere anche online.
Per le aziende dei settori più colpiti, inoltre, è prevista la sospensione dei versamenti di contributi e ritenute per i lavoratori dipendenti. Ancora, vengono sospesi i pagamenti delle cartelle fiscali dall’8 marzo al 31 maggio: in questo caso slitta il pagamento, senza bisogno di particolari adempimenti.
 
LAVORATORI DIPENDENTI
Per i lavoratori dipendenti che devono continuare a uscire da casa e lavorano in sede è previsto un bonus che potrà arrivare a un massimo 100 euro.
La misura vale solo per chi non può sfruttare lo smart working e ha un reddito inferiore ai 40mila euro lordi annui.
Il bonus non è imponibile ai fini fiscali e viene erogato direttamente dal datore di lavoro sullo stipendio di aprile (il datore di lavoro recupererà le somme attraverso compensazione fiscale): 100 euro è la cifra massima, ma va calcolata sulla base dei giorni effettivi di lavoro in sede.
Per i lavoratori in quarantena precauzionale, invece, il periodo a casa deve essere considerato come la malattia. Il periodo di malattia per quarantena non si somma al calcolo del periodo di comporto, ovvero il limite di giorni di malattia in un anno dopo cui un lavoratore è licenziabile.
 
NEGOZIANTI
Per i negozianti c’è la possibilità di accedere a un credito d’imposta che corrisponde al 60% del canone di locazione della sede per il mese di marzo.
Vale per laboratori e negozi in cui si svolge effettivamente l’attività lavorativa, ma solamente se sono stati costretti a chiudere e non vale, quindi, per chi ha proseguito nella sua attività, come per le rivendite di alimentari.
Il bonus verrà erogato in maniera automatica alla prima scadenza fiscale: si tratterà di un credito d’imposta spendibile in compensazione.
 
INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI
Commercianti, artigiani e lavoratori autonomi con partita Iva, co.co.co o iscritti alla gestione separata dell’Inps possono accedere a un indennizzo di 600 euro.
A questo bonus possono accedere anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, gli agricoli e i lavoratori del mondo dello spettacolo.
La domanda dovrà essere presentata all’Inps, in un’apposita sezione del sito istituzionale Inps che verrà attivata nei prossimi giorni.
Diversamente da quanto diffuso inizialmente, non ci sarà nessun “click day”, ma la possibilità di richiedere l’indennizzo da parte di tutti coloro che ne hanno diritto.
Non è prevista una scadenza per la presentazione della domanda, ma un periodo di riferimento, che è quello dell’emergenza.
 
ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI
Per gli iscritti agli ordini professionali ci sarà la possibilità di accedere a un’altra misura, chiamata Reddito di ultima istanza. Al momento si sa solo che vengono stanziati 300 milioni, ma si aspettano le regole dai ministeri per capire come funzionerà.
 
SOSTEGNO ALLE AZIENDE E CASSA INTEGRAZIONE
Il decreto Cura Italia prevede il congelamento dei licenziamenti per due mesi.
Alle aziende viene però data la possibilità, nel caso in cui non possano proseguire con l’attività, di ricorrere alla cassa integrazione.
La Cig (Cassa Integrazione Guadagni) in deroga varrà anche per chi ha un solo dipendente e riguarderà il periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto, per un massimo di nove settimane.
Per accedere si dovrà inoltrare domanda all’Inps.
Le aziende, inoltre, potranno accedere a un credito d’imposta al 50% per le spese effettuate per gli interventi di sanificazione delle sedi. Il credito vale per una spesa massima di 20mila.
 


PROROGATE LE SCADENZE DI CARTA DI IDENTITA', PATENTE DI GUIDA E REVISIONE DI AUTO E MOTO

DOCUMENTI DI IDENTITA’ (art.104, comma 1)
La validità per tutti i documenti di identità, riconoscimento e di identità elettronici (artt.1, 35 e 36 dpr 445/2000) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Anche le patenti di guida.
 
PATENTI DI GUIDA (art.103, comma 2 e art.104, comma 1)
Un’altra misura che coinvolge un gran numero di persone riguarda le patenti in scadenza, la cui validità è prorogata.
Bisogna però distinguere tra quando la patente è utilizzata come permesso alla guida e quando serve come documento di identità.
Come permesso alla guida il decreto stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Se invece la patente è utilizzata come documento di identità, la validità è prorogata sino al 31 agosto 2020, ma non ai fini dell’espatrio, per cui resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
La validità dei fogli rosa era già stata prorogata fino al 30 giugno 2020 (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.50 del 10/03/2020.
 
ASSICURAZIONI (art.125, comma 29)
La durata delle polizze RC auto fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni, per un totale quindi di 30 giorni, secondo quanto stabilito dall’art.125 del decreto.
 
REVISIONI (art.92, comma 4)
Un’altra misura che riguarda molte persone è quella che riguarda lo slittamento della revisione dei veicoli (tutti i mezzi): le scadenze entro il 31 luglio sono prorogate a data successiva entro il 31 ottobre 2020, quindi le revisioni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020 si potranno effettuare a partire dal mese di agosto, ma comunque entro il mese di ottobre 2020.
 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art.103, comma 1)
Si evidenzia inoltre che lo stesso decreto legge stabilisce che i termini relativi ai procedimenti amministrativi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
In ogni caso il decreto specifica che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.



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CORONAVIRUS, SINTESI DELLE DISPOSIZIONI VALIDE FINO AL 3 APRILE 2020

Modulo di autocertificazione per la circolazione nel territorio  (versione 17/03/2020)

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute
E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
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Come stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19:

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Sono sospese le attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per:
  • ipermercati
  • supermercati
  • discount alimentari
  • minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2)
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4)
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • farmacie
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto acquistato via internet
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Restano aperti anche i seguenti servizi alla persona:
  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • attività delle lavanderie industriali
  • altre lavanderie, tintorie
  • servizi di pompe funebri e attività connesse
Le attività elencate restano aperte sia nell’ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
 
MERCATI
Sono chiusi salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
DEVE IN OGNI CASO ESSERE GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
 
RISTORANTI, BAR, GELATERIE, PUB ….
Sono sospese tutte la attività di pubblico esercizio, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano aperti anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale e autostradale, nonché all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
 
PARRUCCHIERI, ESTETISTI, BARBIERI
Sono sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle sopra elencate, fra cui parrucchieri, estetisti, barbieri.
 
RESTANO GARANTITI
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:
  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • l’attività del settore agricolo e zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 
COMUNE DI MARCON
Il DPCM 11 marzo 2020 dispone che, fatte salve le attività necessarie alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da svolgere in presenza.
Per questo, si invitano i cittadini a rivolgersi agli uffici comunali per le sole attività urgenti e non rinviabili e si pubblicano di seguito i contatti.
Contatti uffici comunali ai quali rivolgersi per le sole attività urgenti e non rinviabili
 
CHIUSURA PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARCON
Al fine di contrastare e contenere il contagio da COVID – 19 e in linea con quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che vieta espressamente ogni forma di assembramento, con ordinanza sindacale n. 11 del 12 marzo 2020 è stata disposto il divieto di accesso a tutti i parchi, giardini e aree verdi.
Leggi l’ordinanza.
 
SPESA ALIMENTARE E FARMACI A DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARCON
è questa l’ultima iniziativa del Comune di Marcon a sostegno delle persone più fragili in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.
 
Agli anziani e alle persone portatrici di particolari patologie viene raccomandato di restare a casa, ma chi non ha parenti o amici in grado di provvedere alla spesa o all’acquisto di farmaci si trova costretto a uscire comunque.
 
Per questo, il Comune di Marcon, in collaborazione con alcune realtà produttive e di volontariato del territorio, sta organizzando la consegna a domicilio della spesa alimentare e di farmaci per coloro che ne abbiano bisogno in questo particolare periodo di emergenza.
 
CHI PUO’ FARE RICHIESTA?
Chi abbia compiuto 65 anni d’età o abbia particolari patologie per le quali sia opportuno evitare di uscire di casa e che non abbia parenti o amici in grado di provvedere.
 
COME FUNZIONA?
Per ogni informazione sull’attivazione è possibile telefonare allo 041 4569901, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
 
CERD – CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si comunica anche la chiusura del Centro di Raccolta differenziata sino al 3 aprile 2020.



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CORONAVIRUS. ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

Pubblicata il 12/03/2020
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 sono state approvate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
In allegato il DPCM 11/03/2020.

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LE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI

Pubblicata il 11/03/2020
 
Pubblichiamo in allegato "Le regole per gli spostamenti" diffuse dal Ministero dell'Interno.
Si tratta delle domande più comuni che ciascuno si pone:
  • Posso muovermi in Italia?
  • Quali sono i validi motivi per uscire di casa?
  • Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione, residenza può rientrare?
  • Se abito in un Comune e lavoro in altro posso fare avanti e indietro?
  • Posso utilizzare i mezzi di trasporto pubblico?
  • E' possibile uscire per acquistare generi alimentari?
  • Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
  • Posso andare a mangiare dai parenti?
  • Posso andare ad assistere cari anziani non autosufficienti?
  • E' consentito fare attività motoria all'aperto?
  • Posso uscire con il mio cane?
  • Che succede a chi non rispetta le limitazioni?
In ogni caso, fa sapere il Ministero, il criterio fondamentale resta quello di limitare al massimo gli spostamenti quale efficace forma di prevenzione contro la diffusione del virus.

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CORONAVIRUS - NUOVO DPCM 9 MARZO 2020

Pubblicata il 10/03/2020
 
ESTESE A TUTTA ITALIA LE MISURE RESTRITTIVE

SI RACCOMANDA DI RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SOLO PER INDEROGABILI URGENZE

Nella serata del 9 marzo il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Quali le novità?

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.


In sintesi:
  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, nonché all'interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da:
    1. comprovate esigenze lavorative;
    2. situazioni di necessità;
    3. spostamenti per motivi di salute.
E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tali esigenze possono essere autocertificate attraverso il modello che si pubblica in allegato.
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 
  • ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
E' FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (DPCM 8 marzo 2020, art.3, comma 1, lett.b)
 
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.h)
Sospesi, fino al 3 aprile, i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
 
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.n)
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (allegato 1 del decreto, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
 
ESERCIZI COMMERCIALI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.o)
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro prescritta, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
 
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.r)
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
 
EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE
(DPCM 9 marzo 2020, art.1, comma 3, che modifica il DPCM 8 marzo 2020, art.1, lett.d)
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
 
PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, RICREATIVI E  SOCIALI, CENTRI BENESSERE E TERMALI 
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.s)
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.g)
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
 
BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett. l e s)
Chiusa la biblioteca comunale e il Centro culturale De André.
Sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
 
LUOGHI DI CULTO
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.i)
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro interpersonale.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.q)
Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID – 19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
 
LAVORATORI DIPENDENTI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.e)
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del DPCM 8 marzo 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’art.2, comma 1, lett. r), che stabilisce che la modalità di lavoro agile (disciplinata dagli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81) può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

DPCM 9 marzo 2020
DPCM 8 marzo 2020
informativa
modello autocertificazione


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CI PENSO IO ALLA TUA SPESA!

Pubblicata il 09/03/2020
 
Spesa alimentare e farmaci a domicilio: è questa l’ultima iniziativa del Comune di Marcon a sostegno delle persone più fragili in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.
 
Agli anziani e alle persone portatrici di particolari patologie viene raccomandato di restare a casa, ma chi non ha parenti o amici in grado di provvedere alla spesa o all’acquisto di farmaci si trova costretto a uscire comunque.
 
Per questo, il Comune di Marcon, in collaborazione con alcune realtà produttive e di volontariato del territorio, sta organizzando la consegna a domicilio della spesa alimentare e di farmaci per coloro che ne abbiano bisogno in questo particolare periodo di emergenza.
 
CHI PUO’ FARE RICHIESTA?
Chi abbia compiuto 60 anni d’età o abbia particolari patologie per le quali sia opportuno evitare di uscire di casa e che non abbia parenti o amici in grado di provvedere.
 
COME FUNZIONA?
Per ogni informazione sull’attivazione si possono contattare le Assistenti Sociali ai numeri 0415997142 - 0415997143 – 0415997190 o alla mail servizisociali@comune.marcon.ve.it.


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