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Certificazioni e Autentificazioni

NEWS - CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permetterà di scaricare i seguenti certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:

Anagrafico di nascita
Anagrafico di matrimonio
di Cittadinanza
di Esistenza in vita
di Residenza
di Residenza AIRE
di Stato civile
di Stato di famiglia
di Stato di famiglia e di stato civile
di Residenza in convivenza
di Stato di famiglia AIRE
di Stato di famiglia con rapporti di parentela
di Stato Libero
Anagrafico di Unione Civile
di Contratto di Convivenza
 

Si possono chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

Nel caso in cui sia richiesto un certificato in bollo, per procedere al pagamento dell’imposta di 16 € il cittadino sarà reindirizzato su un portale dedicato. Terminata l’operazione di pagamento, il cittadino potrà tornare al portale ANPR e ottenere il tuo certificato.

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Alternativamente (tranne quelli di stato civile come nascita, morte o matrimonio e i relativi estratti), i certificati richiesti allo sportello sconteranno ancora l’imposta di bollo (marca da 16,00 Euro) da preacquistare in tabaccheria.

Solamente nei casi di esenzione dall’imposta di bollo previsti dalla legge, potrà essere rilasciato il certificato in carta libera; tali casi di esenzione dovranno essere dichiarati all’operatore dello sportello in modo da essere indicati in calce al certificato stesso.

Nei soli casi di certificati esenti dall'imposta di bollo previsti dalla legge, è possibile l'invio del certificato via email; in questo caso è necessario inviare una richiesta via email, indicando il motivo dell'esenzione e allegando copia del documento di identità.

Approfondimento su certificati ad uso notifica
Approfondimento sull'obbligo della marca da bollo

AUTENTICAZIONI
Le autenticazioni comprovano l'autenticità di una firma o di una copia di un documento. Le autenticazioni possono essere effettuate direttamente presso l'ufficio pubblico che richiede la documentazione oppure presso il Comune anche quando la richiesta prevenga da privati che vi consentano. E' un servizio rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio dello Stato.

AUTENTICAZIONE DI COPIE
E' l'attestazione di conformità ad un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali. E' necessario portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento d'identità valido del richiedente la copia.
Costo: una marca da bollo da Euro 16,00 (da acquistare in tabaccheria) ogni 4 facciate.

AUTENTICAZIONE DI FIRMA
L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali peviste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.
L' autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.   
Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.
L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.

Chi la può chiedere:
Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici e occorre essere muniti di un documento d'identità valido.

Costo:
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo da Euro 16,00 salvo i casi di esenzione.

Informazioni utili
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.  

AUTENTICAZIONE DI FIRMA PER PASSAGGI DI PROPRIETA' BENI MOBILI REGISTRATI
In base alla L. 4 agosto 2006, n. 248 non è più necessario ricorrere al Notaio per i passaggi di proprietà di veicoli e rimorchi, in quanto in Comune si può richiedere l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita dei beni mobili sopra specificati. L’autentica della firma del venditore viene effettuata nel certificato di proprietà del veicolo (nell’apposito spazio nel retro) o nell’atto di vendita del bene da vendere. Nel caso si tratti di un privato, il nominativo del venditore deve corrispondere a quello che risulta nel certificato di proprietà, mentre nel caso di Società deve corrispondere al nominativo che risulta dal certificato che attesta chi ha il potere di straordinaria amministrazione e, quindi, di poter alienare un bene che il codice civile assimila al regime dei beni immobili. Nel caso il bene mobile sia intestato a persona deceduta, colui che vende oltre all’autentica acquisita nei modi sopra specificati, deve autenticare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei coeredi che esprimono il proprio consenso alla vendita. L’articolo 7 del D.L. 223 parla “impropriamente” di gratuità dell’autentica della firma nel senso che, allorquando il Cittadino si reca in Comune per ottenerla, non deve versare alcuna forma di “compenso” o di “parcella” ma, comunque, dovrà pagare l’imposta di bollo di € 16,00 in quanto tale autentica viene apposta su una tipologia di atto che non rientra tra quelli esenti.
Per effettuare l’autenticazione è sufficiente la presenza della parte venditrice che dovrà presentarsi allo sportello dei Servizi Demografici munita di:
1) CERTIFICATO DI PROPRIETA’ DEL VEICOLO DEBITAMENTE COMPILATO ANCHE NELLA PARTE ACQUIRENTE;
2) COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE;
3) MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00;
4) FOTOCOPIE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL VENDITORE/COMPRATORE E CODICE FISCALE;
5) SE CONIUGATI IN COMUNIONE DEI BENI, ENTRAMBI I CONIUGI DEVONO FIRMARE;
6) VISURA CAMERALE IN CASO DI DITTE O SOCIETA’.

LEGALIZZAZIONE DI FOTO

La legalizzazione della fotografia - richiesta per il rilascio di documenti personali (quali ad esempio: patente di guida, passaporto, porto d'armi ecc...) - certifica che l'immagine riportata sulla fotografia riproduce le sembianze del richiedente. L'interessato deve presentarsi personalmente con un documento d'identità e la foto formato tessera.

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