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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING

Pubblicata il 25/03/2020

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il decreto “Cura Italia” ha previsto misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni.
 
Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo, a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (D.P.C.M. del 4 marzo 2020).
 
In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting.
 

 
A chi spetta il bonus baby-sitting?
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia:
  • altro genitore già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.);
  • altro genitore disoccupato o non lavoratore.
 
La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:
  • dipendenti del settore privato;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari;
  • lavoratori del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Quanto spetta come bonus baby-sitting?
Il bonus, da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo, spetta nel limite massimo di:
  • 600,00 euro, nel caso i genitori siano lavoratori dipendenti; lavoratori iscritti alla Gestione separata; lavoratori autonomi;
  • 1.000,00 euro, nel caso i genitori siano lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie indicate o lavoratori del comparto sicurezza, difesa soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo.
 
Nell’ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
 

Limite di età
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020, a partire dalla quale è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
 
Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting anche i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo non avessero già compiuto i 12 anni.
 
Il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
 
Le agevolazioni sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito sia ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia si sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice.
La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente.
 
 
Modalità di compilazione della domanda
La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
  • APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
  • PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
 
Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia
Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia, è necessario registrarsi preliminarmente sulla piattaforma INPS delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
 
E’ possibile accedere alla procedura:
  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente, lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
  • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
 
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla cosiddetta "appropriazione telematica del bonus" per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
 

L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).
 
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
 
Le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
 
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
 
In allegato la Circolare INPS n.44 del 24/03/2020.

Allegati

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Allegato Circolare INPS 24.3.2020 n. 44 - Istruzioni ex artt. 23 e 25 D.L 18_2020 (1).pdf 59.43 KB

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