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CORONAVIRUS. DPCM 22 MARZO 2020: NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

Pubblicata il 23/03/2020

Pubblichiamo di seguito le nuove misure urgenti decise dal Governo con DPCM 22 marzo 2020 (che si pubblica in allegato) per contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID – 19.
Le nuove restrizioni sono efficaci dal 23 marzo sino al 3 aprile 2020 e si sommano a quelle già previste con DPCM 11 marzo 2020 e con Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 (che si pubblicano in allegato), le cui scadenze -in entrambi i casi- sono prorogate al 3 aprile.
 
In sintesi:
 
SPOSTAMENTI PERSONE FISICHE
E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, sia con mezzi di trasporto pubblico che provati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze:
  • lavorative;
  • di assoluta urgenza;
  • per motivi di salute.
Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al DPCM.
Le attività produttive che sarebbero sospese in quanto non comprese nell’allegato 1 al DPCM possono proseguire con l’attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
In tale comunicazione al Prefetto devono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
 
FARMACI – TECNOLOGIA SANITARIA E DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici.
 
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.
 
ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incendi.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
In ogni caso non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art.1, punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, ovvero:
  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili;
  • assumano protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
 
ATTIVITA’ DI RILEVANZA STRATEGICA
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art.87 del decreto legge 17 marzo2020, n.18, noto come “Decreto cura Italia”, che prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, di conseguenza, deve essere limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
 
 
LE IMPRESE LE CUI ATTIVITA’ NON SONO SOSPESE
Rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, che si pubblica in allegato.
 
LE IMPRESE LE CUI ATTIVITA’ SONO SOSPESE
Completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
 
RESTA CONSENTITA OGNI ATTIVITA’ NECESSARIA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA.
 
Per maggiori informazioni si pubblicano in allegato gli atti citati.

Allegati

Nome Dimensione
Allegato dpcm_20200322.pdf 3.72 MB
Allegato DPCM_20200311.pdf 320.08 KB
Allegato ordinanza ministero della salute 20 marzo 2020.pdf 75.86 KB
Allegato protocollo_condiviso.pdf 198.12 KB

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