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CORONAVIRUS - NUOVO DPCM 9 MARZO 2020

Pubblicata il 10/03/2020

ESTESE A TUTTA ITALIA LE MISURE RESTRITTIVE

SI RACCOMANDA DI RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SOLO PER INDEROGABILI URGENZE

Nella serata del 9 marzo il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Quali le novità?

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.


In sintesi:
  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, nonché all'interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da:
    1. comprovate esigenze lavorative;
    2. situazioni di necessità;
    3. spostamenti per motivi di salute.
E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tali esigenze possono essere autocertificate attraverso il modello che si pubblica in allegato.
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 
  • ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
E' FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (DPCM 8 marzo 2020, art.3, comma 1, lett.b)
 
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.h)
Sospesi, fino al 3 aprile, i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
 
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.n)
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (allegato 1 del decreto, lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
 
ESERCIZI COMMERCIALI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.o)
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro prescritta, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
 
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.r)
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
 
EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE
(DPCM 9 marzo 2020, art.1, comma 3, che modifica il DPCM 8 marzo 2020, art.1, lett.d)
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
 
PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, RICREATIVI E  SOCIALI, CENTRI BENESSERE E TERMALI 
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.s)
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.g)
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
 
BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett. l e s)
Chiusa la biblioteca comunale e il Centro culturale De André.
Sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
 
LUOGHI DI CULTO
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.i)
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro interpersonale.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.q)
Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID – 19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
 
LAVORATORI DIPENDENTI
(DPCM 8 marzo 2020, art.1, comma 1, lett.e)
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del DPCM 8 marzo 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’art.2, comma 1, lett. r), che stabilisce che la modalità di lavoro agile (disciplinata dagli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81) può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

 
 
 

Allegati

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Allegato DPCM_9_marzo_2020.pdf 156.55 KB
Allegato DPCM 8 marzo 2020.pdf 98.79 KB
Allegato informativa.pdf 218.44 KB
Allegato modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf 649.47 KB
Allegato modulo_autodichiarazione_10.3.2020.docx 14.27 KB

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