OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Requisito fondamentale per poter esercitare il diritto di voto all'estero è la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di tre mesi che comprenda la data della consultazione.
Di seguito le categorie di elettori interessate:
1. temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
2. personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
3. familiari conviventi degli elettori di cui sopra.
Allegati
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03b Circ_006_ServElet_05-2020_ModOpzione_temporanei.pdf | 597.69 KB |