ARPAV fornisce informazioni sulle modalità di comunicazione al pubblico (vai alla pagina di ARPAV) ed emette il bollettino dei livelli di allerta per il PM10 (vai alla pagina del bollettino PM10).Per tutti i comuni del Veneto, l’Osservatorio Aria di ARPAV mette a disposizione la mappa delle concentrazioni giornaliere di PM10 previste per il giorno in corso e le due giornate successive (vai alla mappa delle concentrazioni PM10) e mette a disposizione la mappa delle previsioni medie giornaliere di PM10 (vai alla mappa delle Previsioni Polveri PM10)
Dal menu principale dell’app selezionare “Limitazioni traffico – sperimentale”; dopo essere entrati nella sezione, cliccare sull’icona della strada in alto a destra per inserire i dettagli del viaggio (giorno, ora, dati veicolo, alimentazione, categoria) ed aggiornare la percorribilità sulla mappa.
- le limitazioni del traffico;
- le limitazioni degli impianti termici, spandimenti di liquami zootecnici e combustioni all’aperto.
- INFO SUI LIVELLI:
- il livello di allerta 0 – VERDE è valido dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.30
- il livello di allerta 1 – ARANCIO è valido tutti i giorni della settimana 7/7 dalle 8.30 alle 18.30 dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 (50 µg/m3), misurati o previsti in base alle condizioni meteo
- il livello di allerta 2 – ROSSO è valido tutti i giorni della settimana 7/7 dalle 8.30 alle 18.30 dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 (50 µg/m3), misurati o previsti in base alle condizioni meteo
- INFO GENERALI PER IL RISCALDAMENTO
In caso di NESSUNA ALLERTA – 0 VERDE:
A1. Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
A3. La limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).
SI RICORDA che l’Accordo Padano DGRV n. 836/2017 (all A, art. 2, comma g), sancisce per i generatori di calore alimentati a biomassa (stufe a legna, pellet.), a partire dal 2020 :
- il divieto di installazione di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- il divieto di utilizzo di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
- INFO GENERALI PER LE COMBUSTIONI ALL’APERTO
In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:
B1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
B2. Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall’Amministrazione Comunale o co-organizzate con la stessa;
- INFO GENEALRI PER GLI SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI
In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:
C1. Obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione, fatti salva la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva nitrati.
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
C2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
Per ulteriori dettagli vai alla pagina dedicata al documento: ALLEGATO A
Pagina aggiornata il 20/12/2024